Forum italiano sulla fatturazione elettronica del 5 dicembre 2018

Si è tenuto il 5 dicembre 2018 presso la sede dell’Agenzia delle Entrate di Roma, l’appuntamento sul tema Fatturazione Elettronica presieduto dal Dott. Carmelo Piancaldini e Salvatore Stanziale dirigenti dell’ADE. Presenti anche il Dott. Antonino Maggiore (Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e la Prof.ssa Fabrizia Lapecorella (Direttore Generale delle Finanze).

L’entrata in vigore dell’obbligo di Fatturazione Elettronica via SDI (Sistema di Interscambio) da operatori IVA residenti e stabiliti verso altri operatori IVA e consumatori finali (residenti e stabiliti) prevista per il 1 gennaio 2019 sancisce  la volontà a procedere nella riforma digitale del nostro Paese e non sarà prorogata in alcun caso.

Sono tuttavia state concesse alcune “aperture” durante la fase di transizione (rispettivamente  dal 1° gennaio al 30 giungo 2019 per gli operatori con liquidazione trimestrale e dal 1° gennaio al 30 settembre 2019 per gli operatori con liquidazione mensile): non verrà applicata alcuna sanzione in caso di trasmissione della fattura elettronica al SDI entro il termine della liquidazione IVA. Prevista invece una riduzione dell’80% delle sanzioni qualora la fattura elettronica venga trasmessa al SDI entro il termine del periodo di liquidazione IVA successivo.

Secondo l’Agenzia delle Entrate questo porterà vantaggi a tutti gli operatori permettendo loro di abituarsi a predisporre, trasmettere e ricevere le FE con margini di tempo ampi. Questa semplificazione, tuttavia, non rimanda l’avvio della riforma e spinge tutti ad approcciare subito la Fattura Elettronica che a partire dal 1 gennaio 2019 resterà l’unica valida ai fini fiscali.

Quando il sistema sarà a regime, l’Agenzia prevede l’introduzione di ulteriori semplificazioni normative quali per esempio:

  • più tempo per registrare le fatture emesse: si potranno infatti registrare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della operazione a differenza degli attuali 15 giorni;
  • non sarà necessaria alcuna numerazione delle fatture del ciclo passivo;
  • sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione con riferimento alla liquidazione del periodo in cui l’operazione è stata effettuata, ferma restando la ricezione della fattura nei termini della liquidazione (escluso i casi delle fatture ricevute nell’anno successivo);
  • dal 1° luglio 2019 si potrà emettere la fattura entro 10gg dal momento dell’effettuazione dell’operazione (se l’emissione avviene in uno dei giorni successivi all’operazione, occorrerà riportare in fattura la «data dell’operazione»);
  • con la modifica al DM n. 55/13 saranno infatti definite le cause di possibile rifiuto delle fatture da parte delle Pubbliche Amministrazioni e saranno allineate le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica verso la PA con quelle verso privati.

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