Fattura Elettronica e prestazioni sanitarie

Lo scorso 17 giugno è stata emessa una circolare (n. 14/E) con cui l’Agenzia delle Entrate risponde a diversi quesiti che necessitavano chiarimenti in materia di fattura elettronica (FE) e sulle questioni relative agli ambiti di applicazione dell’e-fattura

Questa circolare si è resa necessaria in seguito ai numerosi interventi normativi che, nell’ambito della fatturazione elettronica, hanno definito l’attuazione di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018. La regola generale che prevede l’obbligo di documentare le operazioni tramite l’emissione di FE attraverso il Sistema di Interscambio attualmente presenta diverse eccezioni, tanto oggettive quanto soggettive.

Tra le eccezioni oggettive citate all’interno della circolare troviamo i rapporti tra gli esercenti la professione sanitarie e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, nel caso in cui il foglio di liquidazione dei corrispettivi sia compilato dagli enti in sostituzione della fattura.

Nell’ambito dell’erogazione di prestazioni sanitarie, la Circolare ricorda poi che i soggetti “tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS)”, per il solo periodo d’imposta 2019, “non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”, ai sensi dell’articolo 10-bis del D. Legge 119/2018. Quest’ultima disposizione, inoltre, si applica anche “ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”, come stabilito dall’articolo 9-bis del D. Legge 135/2018.


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